Lo Statuto

Lo Statuto

CAPO I
NATURA – DENOMINAZIONE – FINALITÀ

Articolo 1
Natura, denominazione, sede
1. E’ costituita, su iniziativa del Comune di Pace del Mela (ME), la Fondazione denominata “TEATRO CITTA’ DI PACE DEL MELA”.
2. La Fondazione ha sede in Pace del Mela (Me) presso il Teatro “Auditorium”.
3. Lo stemma della Fondazione sarà la rappresentazione stilizzata dell’Auditorium.

 

Articolo 2
Finalità
1. La Fondazione è un istituto culturale che ha per scopo principale la più larga diffusione della cultura teatrale con precipuo riferimento all’ambito provinciale e regionale. È altresì scopo della Fondazione la promozione anche di altre espressioni artistiche: musicali, cinematografiche, coreutiche ed affini da esercitarsi attraverso la produzione, la distribuzione e la rappresentazione di spettacoli.
2. Per conseguire tali finalità la Fondazione:
a) cura la produzione e l’allestimento di spettacoli, in particolare, predisponendo la programmazione della stagione culturale nei settori della prosa, della musica, del cinema e di altre espressioni artistiche, sia in proprio sia in collaborazione con altri organismi e istituzioni che operano con analoghi fini;
b) assume l’esclusiva gestione del Teatro “Auditorium” e delle relative pertinenze, di proprietà del Comune di Pace del Mela, che da quest’ultimo verranno concessi in comodato tramite apposito contratto da stipularsi ai sensi dell’alt. 1803 e seguenti del codice civile;
c) promuove e cura l’organizzazione di una biblioteca specializzata raccogliendo ed eventualmente rendendo fruibili al pubblico testi, monografie, repertori ed edizioni tematiche, incisioni audiovisive, riviste specializzate nel settore teatrale, musicale e cinematografico; l’attività di tale biblioteca specializzata dovrà coordinarsi con l’attività delle Biblioteche Civiche del Comune di Pace del Mela, attraverso apposita convenzione;
d) organizza, coordina e promuove iniziative di carattere culturali (corsi, seminari, convegni, mostre e altro) volte a valorizzare e rendere patrimonio di tutti l’attività svolta dalla Fondazione nell’ambito delle finalità stabilite dal presente Statuto, favorendo una partecipazione sempre più ampia del pubblico;
e) può rendere disponibili, per iniziative artistiche, culturali e sociali, le strutture dell’Auditorium al Comune di Pace del Mela, secondo le modalità che saranno previste nel contratto di comodato dell’Auditorium medesimo e compatibilmente con il calendario artistico. Può gestire ed organizzare iniziative culturali anche in favore di altri Comuni, soci e non della Provincia, della Regione e dello Stato, alle condizioni da stabilire in apposite convenzioni, le quali dovranno assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle predette attività;
f) incentiva, attraverso appositi accordi con gli istituti scolastici, la cultura artistica, raccordando le proprie iniziative con quelle di altri Enti Pubblici e Privati e Associazioni culturali esistenti nel Comune di Pace del Mela e negli altri Comuni della Provincia;
g) promuove e sviluppa scambi culturali, collaborando con altri teatri, istituti, associazioni provinciali, regionali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità;
h) attiva ogni possibile strumento che le permetta di accedere alle sovvenzioni comunitarie, statali, regionali e provinciali.
i) può altresì svolgere ogni ulteriore attività utile ai propri fini istituzionali.
3. La Fondazione non persegue fini di lucro, ma può svolgere in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciale ed accessoria, a carattere non prevalente.
4. La Fondazione opera secondo criteri di imparzialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.
5. La Fondazione può promuovere o partecipare a società, comunioni, istituzioni, consorzi di diritto privato e altre forme associative che abbiano per oggetto le attività di cui al presente articolo.

CAPO II
DOTAZIONE PATRIMONIALE E RISORSE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 3
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione destinato al proprio scopo è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale come individuato nell’atto costitutivo e dalle eventuali altre dotazioni dei soci fondatori;
b) dai mezzi finanziari che i soci potranno nel futuro devolvere al patrimonio;
c) dai beni mobili e immobili che la Fondazione acquisirà direttamente o riceverà in donazione o per testamento per il conseguimento dei suoi fini;
d) dai miglioramenti e incrementi apportati ai beni di cui sopra e relative rendite e ricavi, nonché dai beni di carattere mobiliare e immobiliare acquistati successivamente alla costituzione della Fondazione, quali mezzi strumentali per il conseguimento dei fini che la Fondazione persegue.

 

Articolo 4
Risorse per la gestione corrente
1. La Fondazione provvede alla gestione corrente:
a) con la rendita della dotazione patrimoniale di cui al precedente articolo 3;
b) con i corrispettivi derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
c) con le eventuali contribuzioni annuali erogate dai soci;
d) con le contribuzioni comunitarie, statali, regionali, provinciali e di altri enti pubblici o privati destinate a sostegno delle iniziative e attività che la Fondazione realizza;
e) con le contribuzioni ed elargizioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di privati, di associazioni, di aziende, imprese, società, enti pubblici e privati, non soci, non espressamente destinate ad incremento del fondo di dotazione;
f) con i proventi derivanti dall’organizzazione di corsi di formazione attinenti le finalità istituzionali della fondazione;
g) con gli incassi delle produzioni teatrali e degli spettacoli in genere;
h) con la vendita degli spettacoli;
i) con i proventi della vendita di pubblicazioni inerenti le finalità istituzionali della fondazione.

CAPO III
SOCI

Articolo 5
Adesioni
1. Il Comune di Pace del Mela, al momento della costituzione della Fondazione, è promotore e unico socio fondatore.
2. Possono divenire soci ordinari altri enti pubblici che presentino apposita richiesta e vengano ammessi dall’Assemblea dei Soci, previo versamento di una quota destinata a concorrere al fondo di dotazione.
3. Possono divenire soci sostenitori privati cittadini, associazioni e società commerciali, previo versamento di una quota destinata a concorrere al fondo di dotazione; anche sull’ammissione dei soci sostenitori delibera l’Assemblea dei soci.
4. L’entità delle quote minime da versare per l’ammissione dei soci ordinari e sostenitori sono fissate al successivo articolo.

 

Articolo 6
Quota di ammissione
1. Il Comune di Pace del Mela, quale soggetto fondatore, sottoscrive e versa, all’atto della costituzione della Fondazione, una quota di 6.000 Euro e, disporrà di un voto assembleare ogni 1000 euro versati; a ciò andranno ad aggiungersi un voto assembleare ogni 2.000 euro conferiti successivamente. Al Comune di Pace del Mela, quale ente proprietario dell’Auditorium che verrà conferito in comodato alla Fondazione per l’espletamento delle attività d’istituto, sono attribuiti altri 50 voti assembleari.
2. La quota minima di ammissione per ciascun “socio ordinario” è pari a 6.000 euro. I soci ordinari dispongono di un voto assembleare ogni 2.000 euro conferiti e versati. Nel caso in cui le quote in possesso dei soci ordinari dovessero esprimere un numero di voti assembleari superiore al 25% del totale dei voti assembleari, i soci ordinari nomineranno, con le procedure fissate al successivo art. 9, un proprio delegato, che parteciperà all’Assemblea dei soci esprimendo un numero di voti assembleari pari al 25% dei voti complessivamente esprimibili.
3. La quota minima di ammissione per ciascun “socio sostenitore” è pari a 2.000 euro. I “soci sostenitori” dispongono di un voto assembleare ogni 2.000 euro versati. Nel caso in cui le quote in possesso dei soci sostenitori dovessero esprimere un numero di voti assembleari superiore al 20% del totale dei voti assembleari, i soci sostenitori nomineranno, con le procedure fissate al successivo art. 9, un proprio delegato, che parteciperà all’Assemblea dei soci esprimendo un numero di voti assembleari pari al 20% dei voti complessivamente esprimibili.

CAPO IV
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 7
Gli Organi
1. Sono organi della Fondazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente
d) il Direttore Amministrativo
e) il Direttore Artistico
f) il Collegio dei Revisori dei conti
g) Comitato di direzione artistica.

 

Articolo 8
Assemblea dei soci: composizione e funzioni
1. L’Assemblea dei soci è composta dal socio fondatore, dai soci ordinari e dai soci sostenitori ed è presieduta dal Sindaco pro tempore del Comune di Pace di Mela.
2. L’Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e consuntivo.
3. La sua convocazione può essere altresì richiesta da soci che detengono almeno un terzo delle quote della Fondazione.
4. Ciascun Socio partecipa all’Assemblea con il numero di voti assembleari determinati secondo quanto previsto dal presente Statuto.
5. L’Assemblea si riunisce validamente con la presenza dei soci che rappresentano la maggioranza dei voti validamente esprimibili.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta delle quote rappresentate e a scrutinio palese tranne i casi in cui la legge prescriva la votazione a scrutinio segreto;
7. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e vigilanza della Fondazione al quale spetta;
a) Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 10;
b) Nominare i membri del Collegio dei Revisori;
c) Nominare il Comitato di direzione artistica;
d) Approvare il bilancio di previsione e consuntivo;
e) Deliberare in ordine all’ammissione di soci ordinari e sostenitori;
f) Formulare atti di indirizzo, proposte, osservazioni sull’attività della Fondazione che verranno portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione;
g) Approvare la proposta del C.d.A. relativa all’elargizione di specifiche contribuzioni annuali per fare fronte a particolari esigenze della Fondazione.

 

Articolo 9
Adempimenti preliminari all’Assemblea dei soci
1. I soci ordinari possono riunirsi in assemblea qualora le loro quote rappresentino più del 25% dei voti assembleari complessivamente esprimibili e sia necessario procedere alla nomina di un loro delegato all’Assemblea dei soci.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è presieduta dal legale rappresentante del socio fondatore.
3. L’Assemblea elegge al proprio interno un delegato che parteciperà all’Assemblea dei soci , rappresentando il 25% dei voti, secondo le direttive conferite dall’Assemblea che lo ha designato.
4. Nel caso in cui le quote complessivamente in possesso dei soci ordinari non eccedano il 25% dei voti assembleari, ciascun socio potrà partecipare in proprio all’Assemblea dei Soci, rappresentando direttamente i voti legati alla quota in suo possesso.
5. All’interno dell’Assemblea, ciascun socio avrà diritto ad esprimere un voto assembleare per ogni quota di 2.000,00 euro possedute.
6. Le procedure fissate nei precedenti commi trovano applicazione anche per i soci sostenitori nel caso in cui le loro quote rappresentino più del 20% dei voti assembleari complessivamente esprimibili e sia necessario procedere alla nomina di un loro delegato all’Assemblea dei soci.

 

Articolo 10
Il Consiglio di Amministrazione: composizione
1. II Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri di cui due designati dal Sindaco del Comune di Pace del Mela, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, ed uno eletto direttamente dall‘Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel proprio seno il Presidente. In fase di prima attuazione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dal Sindaco del Comune di Pace del Mela.
2. Per i consiglieri di amministrazione valgono le stesse cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per il Sindaco. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti tra persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura e/o della gestione amministrativa.
3. II Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere confermati per un ulteriore mandato. I membri del Consiglio nominati nel corso del biennio in sostituzione dei membri decaduti, deceduti o dimessi, durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entreranno a far parte.

 

Articolo 11
Riunioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni qualvolta si renderà necessario, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata dei due terzi dei componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso recante all’ordine del giorno gli argomenti da trattare, utilizzando qualsiasi mezzo ritenuto opportuno purché dia certezza dell’avvenuto ricevimento (lettera, fax, e-mail), inviato almeno quarantotto ore prima della data di riunio
ne. 3. In caso di comprovata urgenza, convalidata dal Consiglio, il preavviso può ridursi a ventiquattro ore.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria, di norma, la presenza della maggioranza dei membri in carica. E’ necessaria la presenza di tutti i componenti per l’approvazione degli argomenti indicati all’art. 12 lettere a), b), c), d), e), h), i) l) m). Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono in forma segreta quando hanno per oggetto provvedimenti che comportino valutazione dei requisiti, delle qualità e dei comportamenti di persone.
5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale; i verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario dell’adunanza.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono, di norma, presso la sede della Fondazione.
7. Alle sedute partecipano, con facoltà di parola e con voto consultivo, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Artistico. Il Direttore Amministrativo, o soggetto dallo stesso delegato, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

 

Articololo 12
Funzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, fatte salve altre attribuzioni previste dal presente Statuto:
a) elegge nel proprio interno il Presidente;
b) approva lo schema del bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario successivo, da sottoporre alla definitiva approvazione dell’Assemblea. Il bilancio preventivo è accompagnato da un documento programmatico contenente gli obiettivi di gestione per l’anno cui si riferisce, predisposto dal Direttore Amministrativo;
c) approva lo schema di bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno precedente, da sottoporre, per la definita approvazione all’Assemblea. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull’attività svolta nell’anno cui si riferisce;
d) approva il programma artistico e finanziario della stagione culturale;
e) delibera il regolamento interno della Fondazione;
f) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici e privati;
h) provvede in merito alla nomina del Direttore Artistico e del Direttore Amministrativo.
i) determina le funzioni del Direttore Amministrativo al quale può delegare specifici poteri anche di rappresentanza legale;
l) nomina i componenti del Comitato di direzione artistica;
m) determina la dotazione organica del personale,il relativo trattamento giuridico ed economico ed approva la programmazione dei fabbisogni;
n) propone all’Assemblea, con atto motivato, l’elargizione di specifiche contribuzioni annuali per fare fronte a particolari esigenze della Fondazione.

 

Articolo 13
Il Presidente
1. Il Presidente sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione.
2. Ha la rappresentanza legale ed in giudizio della Fondazione ed assume, in casi di straordinaria urgenza, i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione, al quale, a pena di decadenza, deve sottoporre a ratifica gli atti adottati alla prima adunanza da convocarsi entro cinque giorni.
3. Trasmette ai soci fondatori, ordinari e sostenitori la relazione sulle attività della Fondazione predisposte dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Artistico.
4. Esercita le attribuzioni a lui demandate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con specifica deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge (in analogia con quanto disposto dall’art. 2381 del codice civile).
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni vengono espletate dal consigliere più anziano per età.

 

Articolo 14
Direttore Amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione ed il suo incarico ha la durata di un anno, rinnovabile.
2. Il Direttore Amministrativo viene scelto tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione in base a documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza in ambito organizzativo amministrativo e di gestione di risorse umane, economiche e finanziarie-.
3. Il Direttore Amministrativo è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 15
Funzioni del Direttore Amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo avrà i seguenti compiti:
a) Predispone un piano finanziario relativo al perseguimento delle finalità previste dalla Fondazione con particolare riferimento alle attività oggetto di contributi Regionali, Statali e Comunitari.
b) Sovrintende e coordina le attività dei collaboratori e dei dipendenti della fondazione
c) Cura gli aspetti giuridico – contabili della fondazione.
d) cura la tenuta dei libri e dei registri obbligatori per legge ed assicura la regolare tenuta delle contabilità.
e) assicura la conservazione, in ordine cronologico, delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali della Fondazione.
f) Svolge le attività a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11 lett. del presente Statuto.
2. Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

 

Articolo 16
Direttore artistico
1. Il Direttore artistico è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione ed il suo incarico ha la durata di un anno, rinnovabile.
2. Il Direttore Artistico viene scelto tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione in base a documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nell’ambito delle attività culturali, teatrali, musicali e cinematografiche nonché delle rispettive organizzazioni.
3. Il Direttore Artistico è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 17
Funzioni del Direttore artistico
1. II Direttore Artistico avrà i seguenti compiti:
a) predisporre, sentito il Comitato di direzione artistica, il programma artistico comprendente le attività di produzione, distribuzione, ricerca e sperimentazione in materia di spettacolo, e quant’altro ritenga necessario per una maggiore diffusione della cultura;
b) sovrintendere l’attività artistica della Fondazione.
2. Il Direttore Artistico assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Non può esimersi dal partecipare alle riunioni del C.d.A. quando la sua presenza é specificatamente richiesta.

 

Articolo 18
Collegio dei revisori: composizione
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei soci.
2. I membri del Collegio sono scelti fra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
3. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea dei soci tra i componenti il Collegio.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati, una sola volta.
5. I Revisori dei Conti nominati nel corso del triennio, in sostituzione di eventuali membri dimissionari, deceduti o decaduti, durano in carica fino all’insediamento del nuovo Collegio.
6. I Revisori dei Conti hanno l’obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell‘Assemblea dei soci, ove invitati a partecipare.
7. Ai revisori dei conti è corrisposto un trattamento economico fissato ai minimi tariffari.
8. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

 

Articolo 19
Funzioni del Collegio dei revisori
1. I Revisori dei Conti compiono la revisione delle scritture contabili e la verifica di cassa almeno quattro volte all’anno e devono far constatare il risultato delle operazioni compiute mediante apposito verbale. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori.
2. Accompagnano con una loro relazione gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
3. Segnalano al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate e riferiscono su tutto quanto viene loro richiesto, relativamente all’esercizio delle loro funzioni.

 

Articolo 20
Comitato di direzione artistica
1. Il Comitato di direzione artistica affianca il Direttore artistico nella predisposizione del programma e nello svolgimento delle attività della Fondazione.
2. Il Comitato è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato sono scelti tra persone di comprovata esperienza nell’ambito delle diverse discipline artistiche.
3. Alle adunanze del Comitato sono invitati a partecipare i membri la cui professionalità è pertinente agli argomenti da trattare. Alle riunioni convocate per la predisposizione del programma artistico generale sono invitati a partecipare tutti i membri.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del Direttore artistico.
5. Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre al Direttore artistico, anche il Presidente dell’Assemblea dei soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore amministrativo.
6. L’incarico di componente del Comitato di direzione artistica è a titolo gratuito; può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese.

CAPO V
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE: RISORSE UMANE

Articolo 21
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa e le sue eventuali modifiche sono adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. All’interno dell’organizzazione sono individuate le unità organizzative e le principali funzioni e responsabilità ad esse attribuite.
2. La Fondazione potrà assumere, qualora ne ravvisi la necessità, personale secondo le vigenti disposizioni di legge in materia nonché instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze particolari di carattere contingente.
3. La Fondazione potrà servirsi anche di personale proveniente dagli Enti Locali che rivestono la qualità di soci, tramite convenzioni, comandi, distacchi o altri rapporti di collaborazione da concordarsi, tra la Fondazione (che presenta la richiesta di collaborazione), l’Ente Locale di appartenenza e il dipendente interessato.

 

Articolo 22
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. II rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente sarà quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di spettacolo.
3. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI
NORME COMUNI A TUTTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 23
Indennità di carica, di presenza e rimborsi spese
1. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Fondazione, un’indennità di carica commisurata, nel massimo, al 25% dell’ammontare delle indennità di carica degli Assessori del Comune di Pace del Mela; agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese, secondo i principi ed i criteri previsti per gli amministratori degli enti locali. Per il primo mandato i consiglieri eserciteranno le proprie funzioni gratuitamente, con il solo diritto al rimborso delle spese. La determinazione dell’indennità per i mandati successivi al primo, spetterà all’Assemblea dei Soci, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. La partecipazione all’Assemblea dei soci è gratuita ed ai soci partecipanti potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese di viaggio nel limite di 1/5 del costo della benzina.
3. Sono fatte salve le norme sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo previste per gli amministratori pubblici.

CAPO VII
ESERCIZIO FINANZIARIO – CONTI – SERVIZI DI CASSA

Articolo 24
Esercizio finanziario – Conti
1. L’esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all’anno solare.
2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati, rispettivamente, entro due mesi dall’inizio ovvero dalla fine dell’esercizio.
3. Il bilancio preventivo deve essere deliberato in pareggio.
4. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, corredati della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei Revisori dei conti, devono essere depositati, per la libera consultazione dei soci, presso la Direzione Amministrativa dieci giorni prima della data fissata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea che dovrà procedere alla loro approvazione.
5. L’Amministrazione della Fondazione viene tenuta secondo le norme generali previste dalle vigenti disposizioni di legge, per quanto applicabili, perseguendo le finalità della massima semplificazione e trasparenza e applicando il controllo di gestione sulle attività e iniziative realizzate dalla Fondazione.
6. Le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Fondazione devono essere assistite dalla necessaria copertura finanziaria attestata dal Direttore amministrativo; eventuali minori entrate registrate in corso di esercizio dovute a ridotti trasferimenti di enti pubblici o ad un minor gettito della vendita dei biglietti, comportano un riequilibrio di bilancio da realizzarsi attraverso nuove o maggiori entrate. Solo in caso di impossibilità di realizzare così il riequilibrio si ricorrerà ad una contribuzione straordinaria dei soci.

CAPO VIII
ESTINZIONE – DESTINAZIONE DEI BENI

Articolo 25
Estinzione della Fondazione
1. La Fondazione, costituita senza limiti di durata, potrà estinguersi nei modi e nelle forme previste dalla legge

 

Articolo 26
Destinazione dei beni
1. Nel caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione è devoluto ad enti che svolgono attività similari ed affini, o a fini di pubblica utilità, riconoscendo facoltà di prelazione al Comune di Pace del Mela, quale ente proprietario dell‘Auditorium.

CAPO IX
NORMA DI RIFERIMENTO

Articolo 27
Norma di riferimento
1. Per tutto ciò che non è regolamentato dal presente Statuto o dall’atto costitutivo si fa riferimento ai principi generali e alle norme di legge applicabili in materia.